DIRETTIVA 1 febbraio 2007 - Misure di trasparenza e legalita' in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del Segretario generale
Alle Agenzie
All'ARAN
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Agli Enti pubblici non economici -
(tramite i Ministeri vigilanti
Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)
Agli Enti di ricerca (tramite il
Ministero dell'universita' e della ricerca)
Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'universita' e della ricerca)
Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il
Ministero dello sviluppo economico)
A tutte le Regioni
Agli Enti locali (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000)
Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale (per il tramite delle regioni)
Alle Sezioni regionali della Corte dei conti
Agli Organi di controllo interno
Ai Nuclei di valutazione e, p. c.
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI
Il legislatore e' di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia gia' contenute nell'ordinamento.
Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalita' che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.
Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicazione dei principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento (art. 97 della Costituzione), esclusivita' delle prestazioni dei pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione), obbligo di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione). Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilita', al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale...
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