DIRETTIVA 1 febbraio 2007 - Misure di trasparenza e legalita' in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del

Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del

Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato -

Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione

Agli Enti pubblici non economici -

(tramite i Ministeri vigilanti

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli Enti di ricerca (tramite il

Ministero dell'universita' e della ricerca)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'universita' e della ricerca)

Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il

Ministero dello sviluppo economico)

A tutte le Regioni

Agli Enti locali (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000)

Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale (per il tramite delle regioni)

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

Agli Organi di controllo interno

Ai Nuclei di valutazione e, p. c.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

Il legislatore e' di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia gia' contenute nell'ordinamento.

Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalita' che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.

Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicazione dei principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento (art. 97 della Costituzione), esclusivita' delle prestazioni dei pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione), obbligo di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione). Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.

L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilita', al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale...

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