DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1991, n. 309 - Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissioni delle partecipazioni statali

Coming into Force03 Ottobre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/10/03/091G0357/CONSOLIDATED/19920130
Enactment Date03 Ottobre 1991
Published date03 Ottobre 1991
Official Gazette PublicationGU n.232 del 03-10-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in societa' per azioni, con la finalita' di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonche' le aziende autonome statali, possono essere trasformati in societa' per azioni.

  2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformita' agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218. Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformita' ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le societa' per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalita' dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprieta' dello Stato.

  4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

  5. Le...

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