DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1991, n. 386 - Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica

Coming into Force06 Dicembre 1991
Enactment Date05 Dicembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/12/06/091G0436/CONSOLIDATED/19961228
Published date06 Dicembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.286 del 06-12-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in societa' per azioni, con la finalita' di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica, anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonche' le aziende autonome statali, possono essere trasformati in societa' per azioni.

  2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformita' agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218. Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformita' ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le societa' per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalita' dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprieta' dello Stato.

  4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

  5. Le societa' di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le societa' per azioni; e' fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.

  6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle societa' di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile. I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

  7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attivita' degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle societa' da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626.

  8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, e' soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sara', comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile.

  9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicita', ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle societa' di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformita' a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalita' dalle stesse stabilite.

  10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entita' e modalita' delle cessioni, della forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonche' all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di...

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