DECRETO 18 luglio 2005 - Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi dovuti all'INPGI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2005 Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui

al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi dovuti

all'INPGI.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo; Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce, in regime di sostitutivita', le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto, tra l'altro, la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui l'INPGI, in persone giuridiche private e che gli stessi continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione; Visto l'art. 23 del decreto...

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