Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 31 dicembre 1996, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi della legge n. 64/1986, ed operanti alla data di approvazione d...

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 12 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha stabilito, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita', con scadenza entro il 31 dicembre 1996, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1986, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, la proroga del trattamento di mobilita' fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e, comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223/1991; Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393; Visto l'art. 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 45, comma 17, lettera c), secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 78, comma 29, punti a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha apportato delle modifiche al predetto art. 1, comma 14, della legge 24 novembre 2000, n. 346; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione...

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