DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 103 - Legge regionale n. 18/2005, articolo 63. Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), ed in particolare l'art. 63, secondo cui, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Regione promuove, incentiva e disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, i tirocini formativi e di orientamento ed, in particolare, i tirocini estivi;
Ritenuto di disciplinare con Regolamento regionale l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi di orientamento;
Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 16 aprile e del 3 maggio 2010 hanno espresso parere favorevole sul testo del regolamento allegato al presente decreto;
Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2010, n.
906, con il quale e' stato approvato il 'Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)';
Decreta:
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E' emanato il 'Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art.
63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
TONDO
Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).
Art. 1.
Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.
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Il presente regolamento non si applica alle attivita' formative attivate nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.
Capo I Disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento Art. 2.
Tirocinio formativo e di orientamento 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalita' di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed e' finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante.
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Il tirocinio e' realizzato per finalita' formative e di orientamento al lavoro e non puo' essere utilizzato per sostituire forza lavoro.
Art. 3.
Convenzione 1. Il tirocinio e' attivato sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.
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La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.
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La convenzione puo' essere riferita a piu' tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 7, commi 1 e 2.
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Ciascuna delle parti firmatarie puo' recedere dalla convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.
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Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualita' di soggetti ospitanti.
Art. 4.
Progetto formativo e di orientamento 1. Il progetto formativo e di orientamento, di...
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