DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 103 - Legge regionale n. 18/2005, articolo 63. Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), ed in particolare l'art. 63, secondo cui, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Regione promuove, incentiva e disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, i tirocini formativi e di orientamento ed, in particolare, i tirocini estivi;

Ritenuto di disciplinare con Regolamento regionale l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi di orientamento;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 16 aprile e del 3 maggio 2010 hanno espresso parere favorevole sul testo del regolamento allegato al presente decreto;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2010, n.

906, con il quale e' stato approvato il 'Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art.

    63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

Allegato

Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).

Art. 1.

Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

  1. Il presente regolamento non si applica alle attivita' formative attivate nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

    Capo I Disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento Art. 2.

    Tirocinio formativo e di orientamento 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalita' di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed e' finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante.

  2. Il tirocinio e' realizzato per finalita' formative e di orientamento al lavoro e non puo' essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

    Art. 3.

    Convenzione 1. Il tirocinio e' attivato sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.

  3. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.

  4. La convenzione puo' essere riferita a piu' tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

  5. Ciascuna delle parti firmatarie puo' recedere dalla convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.

  6. Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualita' di soggetti ospitanti.

    Art. 4.

    Progetto formativo e di orientamento 1. Il progetto formativo e di orientamento, di...

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