Tipicità e colpevolezza nel delitto di ricettazione

AutorePietro Semeraro
Pagine105-107
105
Rivista penale 2/2015
Dottrina
TipiciTà e colpevolezza
nel deliTTo di riceTTazione
di Pietro Semeraro (*)
SOMMARIO
1. La struttura della fattispecie. 2. Colpevolezza, dolo specif‌i-
co e dolo eventuale. 3. I rapporti sussistenti con l’acquisto di
cosa di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
1. La struttura della fattispecie
Tra i reati preposti alla tutela del patrimonio, ruolo par-
ticolare risulta svolto dal delitto di ricettazione (1) sia per
la sua struttura normativa che per gli elementi differenziali
intercorrenti con il c.d. incauto acquisto (art. 712 c.p.).
L’art. 648 c.p. sancendo che chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato, al f‌ine di procurare a sé o ad altri un
prof‌itto, acquista, riceve od occulta denaro o cose prove-
nienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel
farli acquistare, ricevere ed occultare, svolge una peculia-
re funzione poiché impedisce che - verif‌icatosi un delitto
- persone differenti da chi lo ha compiuto si interessino
delle cose che provengono da quel reato allo scopo di ot-
terne un vantaggio.
Per quanto concerne gli elementi costitutivi dell’illeci-
to in esame, va posto in rilievo anzitutto che il presupposto
del reato è che anteriormente ad esso sia stato realizzato
un delitto (c.d. reato presupposto) al quale, tuttavia, il
ricettatore non abbia partecipato in alcun modo (poiché,
diversamente, si conf‌igurerebbe un concorso ex art. 110
c.p. nel reato presupposto ed in base al principio di sus-
sidiarietà troverebbe applicazione solo quest’ultimo).
Al f‌ine di individuare in quali ipotesi la condotta co-
stituisca azione tipica ai sensi dell’art. 648 c.p. oppure rap-
presenti un c.d. contributo atipico alla realizzazione del
delitto presupposto, la dottrina tradizionalmente adotta il
criterio cronologico alla luce del quale costituisce concor-
so nel reato presupposto ogni comportamento commesso
prima della consumazione del medesimo, mentre si so-
stanzia nella condotta di ricettazione quella posta in essere
dopo tale momento. Da codesto angolo di visuale, quindi,
sussiste il fatto tipico di cui all’art. 648 c.p. allorquando,
successivamente alla commissione del reato presupposto,
l’agente occulti o comunque riceva per prof‌itto proprio o
altrui cose che rappresentano il provento di quel reato.
La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate,
altresì, sulla circostanza se per iniziare il procedimento
penale per ricettazione risulti o meno indispensabile che
il reato presupposto sia perseguibile d’uff‌icio. Su tale pro-
blematica la giurisprudenza si è espressa nel senso che il
reato presupposto può anche essere perseguibile a querela
di parte senza che la querela sia stata presentata (2); d’al-
tra parte, l’art. 3 della L. 9 agosto 1993, n. 328 ha risolto
in radice ogni dubbio, aggiungendo un inciso all’ultimo
comma della norma ove ora è sancito che la ricettazione
è conf‌igurabile anche allorquando manchi una condizione
di procedibilità del delitto presupposto (oppure qualora
l’autore di quest’ultimo non sia imputabile o punibile).
Inf‌ine, va rilevato che la ricettazione sussiste anche se
il reato presupposto è estinto per prescrizione o per altra
causa, oppure se è stato compiuto all’estero.
Per quanto concerne il soggetto attivo del delitto in
esame, invece, va osservato che la condotta può essere
compiuta da chiunque, escluso l’autore oppure il compar-
tecipe del reato presupposto.
La partecipazione al reato presupposto può compiersi
attraverso il concorso materiale ma anche mediante un
contributo morale come, ad esempio, istigando oppure
determinando l’altrui proposito oppure garantendo un
aiuto anche se successivo alla realizzazione del reato; da
codesto angolo di visuale ci pare di potere affermare che
risponde di concorso ex art. 110 c.p. nel reato presupposto
(ad esempio il delitto di furto) il soggetto che, accordatosi
con il futuro ladro di acquistare il provento del furto, abbia
ricevuto la refurtiva in base alla precedente intesa, pur
senza avere partecipato materialmente all’esecuzione del
modello criminoso contemplato dall’art. 624 c.p. (3).
In merito alla tipicità, invece, preme osservare che la
ricettazione è una fattispecie a condotta alternativa, poi-
ché questa consiste nell’acquistare, ricevere od occultare
danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero
nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occul-
tare.
Più precisamente, acquistare signif‌ica comprare, otte-
nere un bene mediante il versamento di un corrispettivo;
ricevere, al contrario, indica entrare in possesso a qual-
siasi titolo che non sia la compravendita (4); occultare
vuol dire nascondere la cosa dopo averla avuta. L’ultima
modalità con la quale la fattispecie risulta realizzabile si
sostanzia nella c.d. intromissione, cioè nel compiere una
vera e propria attività di mediazione; un prof‌ilo peculiare
a codesta condotta risulta costituito dalla circostanza che

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT