COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane». (09A14799)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Allegato

Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE FRENTANE»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» e' riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» con la specificazione...

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