COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina». (09A12279)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda Consorzio tutela vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda sopra citata;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SFORZATO DI

VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» comprende:

in sponda orografica...

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