COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L''Aquila» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica tipica dei vini ´Terre Aquilaneª o ´Terre de L'Aquilaª;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sulmona (L'Aquila) il giorno 9 gennaio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del giorno 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ´Disciplina dell'imposta di bolloª e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE

GEOGRAFICA TIPICA ´TERRE AQUILANEª O ´TERRE DE L'AQUILAª.

Art. 1.

Denominazioni e vini

  1. L'indicazione geografica tipica ´Terre Aquilaneª o ´Terre de L'Aquilaª e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

    bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;

    rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

    rosato, anche nella tipologia frizzante;

    Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Verdicchio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Sirah.

    Art. 2.

    Base ampelografica

  2. I vini ad indicazione geografica tipica ´Terre Aquilaneª o ´Terre de...

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