Il testo della L.146/1990, come modificato dalla L.83/2000

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(MODIFICATA DALLA LEGGE 11 APRILE 2000 N. 83)
NORME SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE
TUTELATI
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
Art. 1.
1. Ai ni della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indi-
pendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in
regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godi-
mento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute,
alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previ-
denza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godi-
mento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la
presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso
di conitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale,
dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’in-
sieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicu-
rezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità;
l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei riuti
urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo
su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti ener-
getici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manu-
tenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli
stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedi-
menti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione am-
bientale e di vigilanza sui beni culturali;
258 Lo sciopero nei servizi essenziali
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici
urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli
marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolu-
menti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfaci-
mento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzional-
mente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a
mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l’istruzione; l’istruzione pubblica, con particolare riferi-
mento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle
scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini
nali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunica-
zioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.
Art. 2.
1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di
sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle
prestazioni indispensabili per garantire le nalità di cui al comma 2 dell’articolo
1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del
presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di co-
municare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attua-
zione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunica-
zione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all’apposito ufcio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordi-
nanza di cui all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commis-
sione di garanzia di cui all’articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto
di sciopero e delle nalità indicate dal comma 2 dell’articolo 1, ed in relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia
dell’integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modicazioni,
nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rap-
presentanze del personale di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo
n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare,
nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 1, le modalità e le procedure di eroga-
zione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1
del presente articolo. Tali misure possono disporre l’astensione dallo sciopero di
quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in
tal caso, le modalità per l’individuazione dei lavoratori interessati, ovvero pos-

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