Il testo delle linee guida di un disegno di legge delega per la prevenzione e regolamentazione dei conflitti collettivi di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2008

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LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO APPROVATE DAL GOVERNO
IN DATA 17 OTTOBRE 2008
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio dei ministri ha esaminato le linee guida per la consultazione delle
parti sociali su un disegno di legge delega per la regolamentazione e preven-
zione dei conitti collettivi di lavoro e il buon funzionamento del sistema di
relazioni industriali.
Obiettivo: favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone
relazioni industriali e dare attuazione all’articolo 40 della Costituzione con l’in-
tento di realizzare, in tutti i settori produttivi e con particolare riferimento ai
servizi pubblici essenziali, un migliore e più effettivo contemperamento tra eser-
cizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della im-
presa costituzionalmente tutelati.
Strumento: disegno di legge delega e decreti attuativi da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge e sentite le parti sociali.
Linee guida:
A) Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. I principi e
criteri direttivi contemplano:
l’aggiornamento e la revisione dei servizi essenziali con particolare rife-
rimento ai servizi strumentali e ai servizi oggetto di esternalizzazioni;
la previsione dell’istituto del referendum consultivo preventivo obbliga-
torio tra i lavoratori delle categorie interessate in caso di proclamazione
di sciopero e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero
stesso da parte del singolo lavoratore per avere piena conoscenza del
grado di consenso e di partecipazione effettiva e quindi di funziona-
mento dei servizi;
la previsione dell’istituto dello sciopero virtuale. In caso di sciopero vir-
tuale, e ferme restando le determinazioni della autonomia collettiva, le
somme versate dalle parti potranno conuire in un apposito fondo con
restituzione alle parti stesse in caso di raggiungimento dell’accordo sulla
materia oggetto del conitto;

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