TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31 - Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 15 aprile 2021, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (21A02380)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione di avvocato per la sessione 2020

  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020,)) e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

  2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 31

    dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento

    della professione forense):

    Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame). - 1.

    Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della

    presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della

    professione di avvocato si effettua, sia per quanto

    riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto

    riguarda le modalita' di esame, secondo le norme

    previgenti.

    .

    Art. 2

    Esame di Stato

  3. L'esame di Stato si articola in due prove orali.

    ((1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali.))

  4. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile

    materia regolata dal codice penale

    diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

  5. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito e' collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.

  6. Per lo svolgimento della prima prova orale e' assegnata complessivamente un'ora dal momento della ((fine della)) dettatura

    ((del quesito, suddivisa in trenta minuti)) per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato puo' consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilita' dal candidato. Al candidato e' consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilita' e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

  7. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche in formato digitale, ne' telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi...

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