TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 - Testo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016), coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: 'Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.'. (16A04966)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Pegno mobiliare non possessorio 1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti ((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. 2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa ((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che cio' comporti costituzione di una nuova garanzia. ((Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita' di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno.)) 3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. 4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i terzi)) esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»;

((dal momento)) dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive e)) concorsuali. 5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente. 6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile...

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