Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 - Bando per la presentazione delle domande di agevolazione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che prevede la concessione di agevolazioni a favore di piccole o medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che realizzino programmi di sviluppo e di innovazione specificatamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti; Visto il comma 5 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che dispone l'attivazione delle procedure per il decreto del Ministro per la concessione di agevolazioni nei limiti del de minimis di cui alla comunicazione della Commissione Europea 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C/68 del 6 marzo 1996; Considerato che il comma 6 dell'art. 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 assegna per l'esercizio 2002, al Ministero delle attivita' produttive l'importo di 2 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni ai predetti programmi di sviluppo e di innovazione, somma affluita al Fondo di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982; Ritenuto di voler emanare un bando per la presentazione delle domande e per la concessione di agevolazioni alle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero con una procedura valutativa, nonche' di voler disporre le modalita' di concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della predetta legge n. 273/2002;

Decreta

Art. 1.

Soggetti beneficiari appartenenti alle categorie ISTAT individuate per i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero - secondo la classificazione ISTAT - iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o Agricoltura, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che intendono realizzare progetti di investimenti specificatamente diretti alla ideazione e creazione di nuove collezioni di prodotti.

  2. Le imprese di cui al comma 1 devono possedere sede legale in Italia e rispondere alla definizione di PMI secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 riportati nell'allegato 3 del presente decreto.

  3. La mancanza dei requisiti di cui sopra indicati determina la non ammissibilita' del progetto alle agevolazioni.

    Art. 2.

    Presentazione delle domande di agevolazione 1. Le domande redatte in bollo devono essere inoltrate al Ministero delle Attivita' Produttive - Direzione generale incentivi alle imprese - Ufficio E2 - via Giorgione, 2/b, 00147 Roma.

  4. La spedizione deve essere fatta con raccomandata entro e non oltre 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le domande che pervengono successivamente alla detta data termine non saranno prese in esame. Nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, il Ministero rilascera' fotocopia del frontespizio del modulo di domanda con l'indicazione della data di ricevimento.

  5. Le domande devono indicare il nominativo del legale rappresentante della Societa' e del referente appositamente incaricato dal legale rappresentante di intrattenere i rapporti con l'Ufficio, nonche' l'indirizzo a cui inviare la corrispondenza.

  6. La domanda e le schede progetto devono essere redatte in duplice copia, completa in ogni parte, pena la nullita' della domanda, utilizzando la modulistica riportata nella Gazzetta Ufficiale e inserita sul sito internet del Ministero: www.minindustria.it.

  7. Alla domanda deve essere allegata una relazione di progetto contenente l'elencazione degli investimenti e dei costi previsti per campagna di progetto, la durata di ciascuna campagna di progetto, le finalita', gli obiettivi finali con l'indicazione dei risultati economici e di mercato attesi nei cinque anni successivi all'anno in cui ha avuto termine il progetto.

  8. Il progetto dei campionari deve essere volto ad un aumento della competitivita' dell'impresa e deve riguardare un miglioramento della qualita' dei prodotti o della collezione di prodotti ovvero accrescere la creativita' con la realizzazione di prodotti o collezioni di prodotti innovativi sia sul piano stilistico che su quello qualitativo.

  9. Il progetto deve essere volto ad attrarre nuova domanda e/o a sviluppare nuovi mercati realizzando un'offerta piu' competitiva nel rapporto qualita-prezzo nonche' a sollecitare nuovi interessi dei consumatori per aver promosso o anticipato le tendenze del mercato.

  10. Le agevolazioni sono concesse e liquidate a fronte di un progetto di campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari. Le attivita' sono rappresentate dalle seguenti fasi: ricerca e ideazione anche estetica del campione, realizzazione e sperimentazione del campione, misurazione delle specifiche dei campioni; codifica delle procedure e degli standard qualitativi; marchi di fabbrica, promozione del campionario attraverso studi e analisi di mercato per favorire la diffusione e per misurare la correlazione con il sistema moda; realizzazione dei campioni unitari nonche' organizzazione della gestione

    logistica del magazzino campioni.

  11. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data termine di presentazione della domanda non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto in stato di liquidazione volontaria ovvero perche' sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni; al riguardo, e' fatto obbligo alla Societa' di comunicare con raccomandata e ricevuta di ritorno tale situazione, qualora fosse intervenuta dopo la presentazione della...

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