CIRCOLARE 18 giugno 1998, n. 50 - Applicazione, dal 1 luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

CIRCOLARE 18 giugno 1998, n. 50.

Applicazione, dal 1 luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretaria generale Al Ministero dell'interno - Ufficio legislativo Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro Ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti Ai tesorieri dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Segretariato generale Ai comuni con popolazione compresa tra 1000 e meno di 5000 abitanti e ai rispettivi tesorieri All'Associazione nazionale comuni italiani All'Associazione bancaria italiana

L'art. 47, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone l'applicazione anticipata, al 1 luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996).

La norma richiamata prevede, altresi', che le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 debbano continuare ad essere riversate dai concessionari della riscossione nei conti della Tesoreria statale (contabilita' speciali fruttifere) anziche' presso il tesoriere.

La predetta normativa pone alcuni problemi applicativi in ordine ai quali appare utile fornire i seguenti chiarimenti: 1) Permanenza del limite di giacenza per l'erogazione dei trasferimenti statali.

Le modalita' di comunicazione e di accreditamento dei trasferimenti statali introdotte nel 1997 dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, e riconfermate per il 1998 dall'art. 47, comma 2, della legge n. 449/1997 (comunicazioni del Ministero dell'interno e limite del 20% delle disponibilita' depositate presso la tesoreria statale quale presupposto per l'accreditamento dei contributi erariali da parte delle sezioni di tesoreria), continuano ad applicarsi anche dopo il 1 luglio 1998.

E' infatti da rilevare che la proroga del suddetto sistema di accreditamento dei trasferimenti e' prevista nello stesso art. 47 in cui e' sancita l'applicazione anticipata del nuovo sistema di tesoreria unica e che, conseguentemente, i due sistemi devono coesistere.

In caso contrario, il Legislatore avrebbe certamente stabilito disciplinando l'avvio anticipato del nuovo sistema di tesoreria unica dal 1 luglio 1998, la contestuale...

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