LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 13 - Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia 1. Al fine di dare completa attuazione al disposto di cui all'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilita' regionale, di diritto allo studio, di pari opportunita' tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanita', di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), e' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, al fine di favorire nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale e di assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella regione o che vi prestano la loro attivita' lavorativa e professionale.

Art. 2

Scopo del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Art. 3

Forma del Fondo 1. Il Fondo pensione sara' costituito secondo il modello proprio dell'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, nonche' in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e del decreto legislativo 252/2005 e sara' iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) istituita con decreto legislativo 124/1993.

  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione dell'associazione di cui al comma 1 con le associazioni rappresentative delle categorie dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti e dei soci di societa' cooperative.

    Art. 4

    Regime della forma pensionistica 1. Il Fondo e' in regime di contribuzione definita. L'entita' delle prestazioni pensionistiche del Fondo e' determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

    Art. 5

    Destinatari 1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge e' istituito in favore:

    1. delle persone fisiche che risiedono nella regione, indipendentemente dal luogo dell'attivita' lavorativa;

    2. delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attivita' di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualita' di soci lavoratori soci di cooperative nel territorio regionale.

  2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilita'.

  3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge e' esteso, altresi', alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.

  4. Lo statuto del Fondo potra' altresi' prevedere l'adesione delle persone fiscalmente a carico di uno dei soggetti destinatari di cui al comma 1.

  5. La Regione e' autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.

  6. La Regione altresi' individua gli interventi e determina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuita' contributiva.

    Art. 6

    Adesione al Fondo 1. Sono associati al Fondo i datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, operanti sul territorio e gli altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che vi aderiscono con le modalita' statutariamente indicate, nel rispetto del principio della liberta' di adesione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.

  7. Sono altresi' soci del Fondo i lavoratori, di cui all'articolo 5, aderenti a seguito di tacito conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 in tema di trattamento di fine rapporto e i lavoratori pensionati, ai quali il Fondo avra' l'obbligo di erogare le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo statuto.

  8. I successivi riferimenti, nel presente testo di legge, alle categorie aderenti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo devono intendersi riferiti anche alle parti che vi aderiscono successivamente.

    Art. 7

    Spese 1. L'iscrizione al Fondo comporta per il lavoratore aderente le spese individuate nel regolamento.

    Art. 8

    Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni 1. Le materie afferenti la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni, disposte ai sensi del decreto legislativo 124/1993 per il settore pubblico e del decreto legislativo 252/2005 per il settore privato, saranno disciplinate secondo le modalita' e i termini indicati nello statuto e nel regolamento del Fondo.

  9. La contribuzione al...

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