DELIBERAZIONE 19 dicembre 2001 - Modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2002. (Deliberazione n. 13399)

IL PRESIDENTE Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; Vista la propria delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001, con la quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti alla contribuzione; Vista la propria delibera n. 13.366 del 29 novembre 2001, con la quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2002, la misura della contribuzione; Atteso che la citata delibera n. 13.366 del 29 novembre 2001 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione predetta; Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2002, ai sensi della citata delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001; Delibera

Art. 1.

Modalita' e termini di versamento della contribuzione 1. Il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], g), n), o) [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], p), q) [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 dev'essere effettuato entro il 15 aprile 2002. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2002, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

  1. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a)...

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