DECRETO 20 aprile 2011 - Individuazione delle procedure e dei termini per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa agricola. (11A10397)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento;

Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 ottobre 2004, che stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, e comunicato alla Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008, con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale sono state individuate le nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo n. 102/04 che prevede, tra l'altro, di stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi;

Ritenuto di provvedere ad adeguare i termini, le modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto il decreto 30 novembre 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle nuove procedure e modalita' di erogazione del contributo pubblico sulla spesa assicurativa;

Vista la proposta del gruppo di lavoro e le osservazioni pervenute dalla parte agricola e da quella assicurativa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 23 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

Rischi assicurabili

1 - I rischi climatici sulle colture e sulle strutture aziendali, le fitopatie e gli attacchi parassitari resistenti agli ordinari trattamenti fitosanitari sulle colture, le epizoozie negli allevamenti e lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per malattie o cause accidentali, sono assicurabili con polizze agevolate, nei termini stabiliti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto all'articolo 4, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni.

2 - I rischi possono essere coperti con polizze con soglia di danno del 30 per cento a carico del produttore, calcolata secondo le procedure stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 ottobre 2008, o senza soglia di danno, nei termini indicati nel medesimo piano assicurativo.

Art. 2

Fonti di finanziamento

1 - La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti e alle tipologie di polizze stipulate dai produttori assicurati, e' posta a carico delle seguenti fonti di finanziamento:

  1. risorse comunitarie nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui all'articolo 103-unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie, degli attacchi parassitari e delle perdite prodotte da animali, a carico delle produzioni di uva da vino;

  2. risorse comunitarie derivanti dalla ripartizione annuale delle disponibilita' finanziarie dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, maggiorate della quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per la copertura dei rischi climatici, delle...

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