Proroga dei termini di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 59/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 aprile 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autotita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03); Considerato che

l'art. 13, commi 2 e 3, della deliberazione n. 138/03, prevedono che, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive, anche al fine della loro pubblicazione, le informazioni secondo la ripartizione e le modalita' stabilite nei medesimi commi; in fase di prima applicazione, l'elaborazione delle informazioni di cui ai sopra richiamati commi della deliberazione n. 138/03 ha presentato alcune difficolta' per gli esercenti dovute, da un lato, ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi e, dall'altro, alla necessita' di prevedere modalita' differenti per la determinazione dei prezzi medi di fornitura, in particolare, nel caso di clienti finali caratterizzati da consumi annui inferiori ai 5000 metri cubi; sono pervenute richieste di proroga dei termini di...

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