Proroga del termine per la ripresentazione delle domande di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215

DECRETO 30 aprile 1998.

Proroga del termine per la ripresentazione delle domande di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1 992, n. 215, azioni positive per l'imprenditoria femminile; Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state definite le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992; Visto in particolare l'art. 5, comma 9, del predetto decreto n.

706/1996, che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver provveduto all'approvazione delle domande, ne da' comunicazione alle imprese; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997 con il quale, in relazione alle domande presentate entro il 31 luglio 1997 e risultanti non ammissibili ovvero non finanziabili per esaurimento delle disponibilita' finanziarie, e' stata consentita, al fine di poter concorrere all'assegnazione dei fondi previsti per il 1998, la ripresentazione nella fase successiva alla definizione del procedimento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quindi, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili...

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