Modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente ´Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei viniª ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede. l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e ICT; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1998, n. 155 concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale in conformita' alla predetta normativa sono state adottate le disposizioni per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT; Considerata la necessita' di apportare talune modifiche al citato decreto 31 luglio 2003, in vista del termine del 5 marzo 2004 previsto per la sua entrata in vigore, al fine di semplificare taluni adempimenti operativi posti a carico degli enti responsabili, della tenuta dell'albo degli imbottigliatori e delle ditte imbottigliatrici dei vini di cui trattasi; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato ´Alboª, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica ( IGT ), di seguito indicate anche con la dicitura ´denominazione di origineª o con la sigla ´DOª.

  2. Ai sensi del presente decreto si intende

    1. per ´imbottigliamentoª il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT