Tenuità del fatto, patteggiamento e art. 129 C.P.P.

AutoreValerio Diomaiuti
Pagine89-92
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giur
Rivista penale 1/2016
MERITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di opposizione a decreto penale di con-
danna l’odierna imputata chiedeva l’applicazione della
pena su richiesta delle parti per il reato in epigrafe tra-
scritto. Fissata l’udienza preliminare, revocato il decreto
penale di condanna e udite le conclusioni delle parti, il
processo veniva def‌inito come da infrascritto dispositivo.
2. - L’imputata va prosciolta dal reato addebitatole per-
ché il fatto è di particolare tenuità.
3. - Con riferimento al reato ascritto e, in concreto, alle
modalità di realizzazione dello stesso, non può revocarsi
in dubbio che la X, nel corso di un controllo di polizia,
abbia pronunciato frasi offensive nei confronti dei P.U.
e nel mentre costoro effettuavano il detto controllo ma
è anche vero che, il fatto come contestato e come emer-
gente dall’incarto processuale sia dotato di una minima
offensività che permette di ritenerlo non punibile ai sensi
dell’art. 131-bis c.p. La detta norma, infatti, esclude la pu-
nibilità per reati puniti con pena sino a cinque anni nel
caso in cui “...per le modalità della condotta e per l’esigui-
tà del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133
primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il compor-
tamento risulta non abituale” (cfr. norma cit.).
Nella specie, il reato, come contestato, è punito con
pena sino a tre anni (cfr. art. 341-bis c.p.) e non si regi-
strano precedenti penali a carico della giudicabile. Per
di più non ricorrono le cause di esclusione codif‌icate al
comma 2 dell’art. 131-bis c.p. e si deve concludere per il
suo proscioglimento ai sensi della citata disposizione con
la formula di seguito indicata nel dispositivo.
La presente sentenza, ancorché di proscioglimento
ai sensi del l’art. 131-bis c.p. va annotata nel certif‌icato
del casellario giudiziale ex art. 4, comma 1 lett. a), D.L.vo
28/15. (Omissis)
TENUITÀ DEL FATTO,
PATTEGGIAMENTO
E ART. 129 C.P.P.
di Valerio Diomaiuti
SOMMARIO
1. Premessa: entrata in vigore del D.L.vo 67/15, f‌inalità della
direttiva ed inquadramento. 2. Linee guida su condizioni e
requisiti di applicabilità. 3. Rapporti tra declaratoria imme-
diata di cause di non punibilità, per tenuità del fatto, ex art.
129 c.p.p. e patteggiamento. 4. Questioni procedurali.
1. Premessa: entrata in vigore del D.L.vo 67/15, f‌inalità
della direttiva ed inquadramento
Con decreto legislativo del 16 marzo 2015 n. 28 sono
state introdotte poche, ma rilevanti, modif‌iche al codice
penale e di rito.
In attuazione della legge delega n. 67/14, è stato inno-
vato, in modo signif‌icativo, il sistema penale introducendo
una nuova causa di non punibilità def‌inita “particolare te-
nuità del fatto” (1).
Il D.L.vo n. 67/14, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18
marzo 2015, entra in vigore, dopo la vacatio legis, il 2 apri-
le 2015.
Il nuovo sistema viene collocato nel capo I del Titolo
V del Libro I del codice penale, con modif‌ica delle relati-
ve “denominazioni” aggiungendo testualmente “Della non
punibilità per particolare tenuità del fatto”.
La natura del nuovo istituto non si fonda, evidente-
mente, sulla “inoffensività del fatto”, normativamente ri-
conducibile all’art. 49, comma 2, c.p., ma se ne differenzia;
difatti, l’art. 49 comma 2 c.p. esclude la punibilità quando
l’evento dannoso o pericoloso è impossibile per la inido-
neità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa;
l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p., invece, esclude la pu-
nibilità del fatto che presenta tutti gli elementi costitutivi
del reato ma che è caratterizzato dalla particolare tenuità
dell’offesa (e, quindi, non dalla totale inoffensività) in uno
con la non abitualità del comportamento (2). Di là delle
sempre opinabili classif‌icazioni dogmatiche, nonostante
l’opzione legislativa di collocare la nuova disposizione nel
codice penale, nell’ambito della disciplina delle pene, nel
codice penale, il vero obiettivo del legislatore sembra es-
sere soprattutto l’attuazione di “principi di proporzione ed
economia processuale” (3) (in nome del quale fatti pur
conformi al tipo, ma scarsamente offensivi, devono essere
considerati irrilevanti).
La nuova causa di non punibilità si colloca accanto alle
numerose ipotesi previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in cui un fatto costituente reato non è punibile
sulla base di requisiti specif‌ici o generali, indicati da di-
sposizioni della parte generale, della parte speciale o delle
leggi penali speciali.
La “particolare tenuità del fatto” presuppone un’offesa
esistente e tipica costituente reato che, però, per scelta
legislativa non è punibile.
Sul punto non sono mancate voci di dissenso da parte
di chi ha ritenuto che un tale intervento normativo cor-
rispondesse di fatto ad un ulteriore arretramento della
funzione del diritto penale e della certezza della pena; ma
la preoccupazione maggiore che ha accompagnato l’intro-
duzione nel nostro ordinamento della “particolare tenuità
del fatto” riguarda soprattutto il rischio di introdurre una
forma di depenalizzazione rimessa alla “discrezionalità”
del P.M. (o del giudice) con i conseguenti rischi di incosti-
tuzionalità (violazione art. 112 della Costituzione) rispet-
to al principio di obbligatorietà dell’azione penale.

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