Il tempus commissi delicti nel reato d"usura il dubbio resta: pattuizione o dazione?

AutoreLuca D"Apollo
Pagine723-733

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@1. Evoluzione storica-giuridica del fenomeno usurario

- Il trattamento giuridico dell'usura costituisce la risultante di scelte di fondo di carattere economico-sociale che si riflettono immediatamente nella disciplina del fenomeno, articolata in un complesso di misure di carattere civile e penale il cui coordinamento è imposto ai fini dell'efficienza della repressione1.

Nel nostro ordinamento la legge preunitaria del 5 luglio 1857 abrogò la disciplina penalistica dell'usura di cui all'art. 517 del codice penale sardo del 1839, incentrata sul carattere abituale dell'attività: riflesso dell'affermazione, in sede civile, del principio secondo cui «l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti», senza alcun limite legale massimo2. Era il periodo della più estesa concezione liberistica.

All'ammissione senza alcun limite della libertà di determinare pattiziamente gli interessi del codice postunitario, fece riscontro la mancanza di qualsiasi sanzione penale del fenomeno dell'usura nel codice penale del 18893.

Nel sistema del codice civile del 1865 il controllo degli interessi4, oltre che alla limitazione della legittimità della relativa capitalizzazione5, fu affidato alla disposizione dell'art. 1831, 4º comma, secondo cui «nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse»6.

Dalla relazione al codice del 1865 risulta che, nel sistema previgente, si riteneva sufficiente a limitare il fenomeno usurario la pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, in considerazione del freno costituito dal biasimo morale cui si esponeva l'usuraio7.

Descrive ampiamente la concezione etico-morale dell'epoca un caso deciso della Corte d'appello di Napoli, del 13 giugno 1910, che, in occasione di un mutuo feneratizio collegato ad interessi piuttosto elevati, stabiliva che è «libero ognuno d mutuare il suo danaro al saggio che crede, anche il più alto e scandaloso che si possa immaginare, ma a patto che abbia il coraggio di consacrare questa misura in un atto scritto, onde possa da tutti sapersi che egli ricavi tale eccessivo lucro dal prestito del proprio denaro, poiché si è sicuri che quasi nessuno osa affrontare il marchio da usuraio, che certamente gli imprime la pubblica opinione colpendolo col generale disprezzo, sanzione assai più efficace di qualunque altra il legislatore potrebbe introdurre nelle sue disposizioni positive (...). E per chi non ha tale coraggio, e si studia di nascondere le somme che vuole lucrare dai propri capitali, altrui mutuati, la nostra legge stabilisce, quasi come una pena, la perdita di ogni interesse così dissimulato, anche se non eccedente la misura legale».

La moralistica giustificazione nascondeva una scelta ideologica di fondo ben più rilevante, secondo cui lo strumento più efficace alla lotta all'usura non è costituito dall'imposizione di divieti normativi e dalla comminazione di sanzioni, ma dal poter garantire un più veloce ed ampio accesso al credito, reso possibile soltanto dalla creazione di un sistema economico più attivo ed efficiente8.

La valenza sociale del fenomeno usura si fece pressante sul finire del secolo; ecco perché a partire dal 1894 si analizzò la questione in Parlamento, prevedendosi, in caso di tasso eccedente di oltre un terzo la ragione corrente, sanzioni civili ma anche sanzioni penali per l'usura delittuosa, caratterizzata da comportamenti particolarmente riprovevoli e subdoli del profittatore9.

@2. L'art. 644 c.p. nel 1930

- Una svolta si ebbe in ambito penale quando si considerò l'usura come un fenomeno da reprimere in maniera esplicita in quanto fattispecie criminogena di forte impatto sociale. Si è formulato, così, l'art. 644 (codice penale del 1930), per la cui redazione il legislatore si è ispirato alla legislazione tedesca10. La disciplina dell'usura risultò fortemente influenzata dagli esiti della discussione civilistica che, in mancanza di una specifica regolamentazione legislativa, finiva col concentrare la propria attenzione, in chiave marcatamente soggettivistica, sulla menomazione psichico-volitiva determinata da una situa- Page 724zione di bisogno, di cui taluno approfitti per trame vantaggi eccessivi11.

Il delitto di usura è concepito come delitto contro il patrimonio: tuttavia il legislatore del 1930 non ha fatto riferimento alla determinazione di interessi di tipo usuraio, ma all'approfittamento di uno stato soggettivo della persona offesa (lo "stato di bisogno") da parte del reo. In particolare, la norma di cui all'art. 644 c.p. non forniva alcun chiarimento sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi fossero "usurai", sicché spettava al giudice di merito valutare tutte le circostanze e stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi usurari avessero l'indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile12.

Egualmente era demandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario, in ciò rifacendosi alle lesio enormis causa di rescissione per lesione, secondo la disposizione, introdotta solo in seguito dal legislatore con il codice civile del 1942.

Nell'unica disposizione ex art. 644 c.p. sono tre le fattispecie in cui si può verificare il reato di usura:

  1. "usura presunta": si verifica con il semplice superamento di un "calmiere" predisposto dalla legge al livello massimo degli interessi.

  2. "usura in concreto": è integrata dalla condotta di colui che si fa dare o promettere - come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità - interessi, vantaggi o compensi sproporzionati, da persona che si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

  3. "mediazione usuraria": consiste nel pretendere, per la mediazione relativa al procurare una somma di denaro o altra utilità, interessi superiori al suddetto "calmiere" oppure, da persona in difficoltà economica o finanziaria, un compenso comunque sproporzionato (mediazione usuraria impropria)13.

    Il legislatore dovette effettuare la scelta tra la c.d. usura oggettiva e quella c.d. soggettiva.

    L'usura è oggettiva quando è usuraio un interesse o un vantaggio che superi determinate soglie, indipendentemente da quali siano le condizioni soggettive delle parti: in tali ipotesi si prescinde dall'analisi dello stato soggettivo (condizioni di bisogno) in cui versi la controparte e si abbia approfittamento di tale stato. Si parla di usura "in astratto", perché è irrilevante la valutazione concreta delle condizioni soggettive dei contraenti.

    L'usura soggettiva si configura, invece, ogniqualvolta si dimostri che l'interesse usurario sia il frutto ingiusto dell'approfittamento di una parte consapevole dello stato di bisogno della controparte14. In questa ipotesi, qualificata dalla dottrina come usura in concreto, è necessario verificare lo stretto legame psicologico e soggettivo, nonché la situazione economica, in cui versa la vittima che ricorre al prestito dell'usuraio.

    Tra le due alternative possibili il codice Rocco sceglie un'usura soggettiva nella quale la rilevanza penale del fenomeno usuraio non è legata al superamento in astratto di determinati livelli quantitativi dell'interesse usuraio, ma è vincolato alle situazioni soggettive ed agli elementi psicologici delle parti15, in ciò riallacciandosi al dibattito in sede civile che propugnava quale sanzione esperibile la nullità del contratto per approfittamento dello stato di bisogno, istanza peraltro, espressa dal legislatore del codice civile agli artt. 1448 e 1815, e confermata dalla relazione al codice civile presentata al re.

    La definizione codicistica del reato si basava quindi su due requisiti fondamentali:

  4. la condizione dello "stato di bisogno": relativa al soggetto che accetta di dare o promettere interessi o vantaggi di carattere usuraio, quale nucleo centrale della fattispecie;

  5. l'approfittamento dello stato di bisogno: riconducibile alla parte che ottiene i vantaggi usurari.

    Attenta dottrina sottolinea l'importanza del requisito strutturale dell'approfittamento dello stato di bisogno, in quanto permette di dare «sostanza ad un interesse che nella sua oggettività non viene considerato sufficiente ai fini dell'usurarietà»16.

    @3. Modificazioni introdotte con la L. n. 396/1992

    - Le prime applicazioni del reato d'usura ex art. 644 c.p. così come strutturato nel 1930, non hanno soddisfatto le attese e le istanze sociali sottese all'auspicata penalizzazione del fenomeno; i critici hanno sottolineato le carenze della struttura normativa che non ha mai efficacemente sortito né quegli effetti di dissuasione e di prevenzione che il legislatore auspicava, né quelle conseguenze sanzionatorie tali da rendere il reato stesso non "conveniente" da un punto di vista economico e finanziario.

    In dottrina si è evidenziato che «il reato di usura non era tecnicamente definito, né il comportamento illecito della mediazione e della transazione usuraria era stato delineato nei suoi aspetti specifici. L'aspetto sanzionatorio, poi, con la previsione di una pena massima di due anni, unitamente alle difficoltà nel definire una "soglia" tecnica sopra la quale ogni tasso di interesse dovesse considerarsi di tipo usurario, non contribuivano certo ad apprestare un sistema adeguato di prevenzione e repressione del reato stesso»17.

    Nel 1992 il legislatore ripensa il delitto d'usura attraverso un primo intervento modificativo della disciplina penale con l'art. 1 quinquies della c.d. "legge Martelli antimafia" (legge n. 356/1992) che introdusse il nuovo art. 644 bis recante la figura di reato dell'"usura impropria" e modificò l'art. 644 c.p. mediante l'innalzamento del limite edittale della pena e l'introduzione di un'ipotesi aggravata.

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    Dai lavori parlamentari si evince la presa di coscienza da parte delle forze...

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