DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011 - Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell''articolo 44, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 30/11/CSP). (11A02208)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed in particolare l'art. 44, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi approvato con delibera del 22 aprile 2009, n. 60/09/CSP, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2009;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009, n. 117;

Rilevato che l'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone, al comma 5, che «L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorita', che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma»;

Considerato che la novella legislativa e' di portata tale da rendere opportuna l'integrale sostituzione del regolamento adottato con delibera n. 60/09/CSP e la conseguente predisposizione di un nuovo regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi:

Vista la delibera n. 156/10/CSP con la quale e' stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del testo unico;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: Osservazioni generali.

Alcuni soggetti in generale ritengono sproporzionato l'intervento del regolamento, ed eccepiscono in merito alla potesta' regolamentare dell'Autorita', la quale, a loro avviso, si sarebbe dovuta limitare a dettare i criteri di riferimento senza incidere sulle dinamiche contrattuali delle parti. Un soggetto ritiene lo schema incompatibile con la normativa vigente nonche' con gli schemi negoziali in essere. Un altro soggetto ritiene che la regolamentazione comprima in modo eccessivo la liberta' delle parti. Un soggetto condivide sostanzialmente il regolamento, pur proponendo alcuni emendamenti. Osservazioni dell'Autorita'.

In via preliminare si ribadisce come la potesta' regolamentare in capo all'Autorita' sia espressamente richiamata dall'art. 44, comma 5, del testo unico, laddove prevede che in questa materia, altrimenti riservata alla libera negoziazione tra le parti, l'Autorita' debba stabilire dei criteri. Tuttavia l'intervento della stessa sarebbe del tutto inutile se si risolvesse nella sola previsione di indicazioni di massima che le parti fossero poi libere di applicare o disattendere. Ne consegue che i criteri che l'Autorita' e' chiamata a dettare non sono meri suggerimenti o vaghe indicazioni prive di conseguenze sul piano giuridico, ma regole vincolanti che limitano, legittimamente, l'ambito dell'autonomia privata sul fondamento della norma di legge che tanto espressamente consente, ed anzi, impone. In merito alla asserita incompatibilita' con gli schemi negoziali si precisa che gli aspetti non precisamente richiamati nel regolamento sono demandati alla libera contrattazione tra le parti, cosi' come i limiti temporali indicati costituiscono solo un tetto massimo.

Art. 1

Definizioni

Un soggetto propone, in via preliminare, di reinserire le definizioni afferenti alle attivita' di «produzione audiovisiva» e di «autoproduzione» e di «Personal Video Recording», nonche' di riformulare opportunamente quelle relative al «Web - Casting» e al «Near Video on Demand».

Un soggetto propone di eliminare la definizione di «format» in quanto non trova alcun riferimento normativo. Evidenzia come l'enunciato proposto appaia mutuato dal tavolo tecnico aperto presso la SIAE allo scopo di individuare una nozione di format condivisa dagli operatori, ma come in tale sede non sia stata trovata alcuna soluzione.

Con riguardo poi ad alcune particolari fattispecie descritte nel regolamento, quali la «fase di sviluppo» e la «fase di realizzazione» alcuni soggetti suggeriscono di escludere dalla prima definizione e...

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