DECRETO 8 gennaio 2007, n.27 - Modifiche ed integrazioni al decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, recante regolamento su condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n....

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;

Visto, in particolare, l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale, ai commi 1 e 2, prevede la concessione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di merci, prestazione di servizi nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero e, al comma 3, stabilisce che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo agli interessi siano stabilite con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e che le condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi siano stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998 soprarichiamato, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, e' stata fra l'altro attribuita alla SIMEST, Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.A., la gestione del Fondo istituito con l'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativo agli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Vista la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST per la gestione del predetto Fondo 295/73, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un apposito Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi soprarichiamate;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, recante «Regolamento delle condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' di esecuzione di studi, progettazione e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143» ed, in particolare, l'articolo 16, che disciplina i casi di cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione;

Rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16 del citato decreto interministeriale n. 199 del 2000 in alcuni casi non consente l'intervento congiunto di SACE, Servizi assicurativi del commercio estero S.p.A., e del predetto Fondo 295/73 gestito da SIMEST nell'intero arco temporale dell'operazione di finanziamento del credito all'esportazione;

Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alla modifica dei commi 1 e 3, dell'articolo 16, del decreto interministeriale n. 199 del 2000 soprarichiamato, allo scopo di coordinare le modalita' operative del sostegno assicurativo di SACE con quelle del sostegno finanziario di SIMEST;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 111488 in data 10 novembre 2006;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, e' sostituito dal seguente:

1. L'intervento agevolativo cessa:

a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A. secondo il tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di finanziamento;

b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, punto d);

c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorche' prorogati limitatamente alle quote non erogate;

d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A., come previsto dalla lettera a) del presente articolo, casi per i quali la rinuncia non e' ammessa;

e) nei casi di trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile

.

2. L'articolo 16, comma 3, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, e' sostituito dal seguente:

3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto cui e' imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del contratto di finanziamento o che ha richiesto la trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del medesimo soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998...

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