DECRETO 25 gennaio 2006 - Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa hanno portato ad uno straordinario incremento della domanda di gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione delle importazioni dall'estero;

Premesso che il probabile protrarsi di questa situazione potrebbe causare una ulteriore contrazione della disponibilita' di stoccaggio di gas naturale;

Visto l'art. 4, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica , che stabilisce, tra l'altro, la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, il quale fissa la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare che non deve essere superata durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 7, lettera q), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che e' esercitato dallo Stato il compito di adottare misure temporanee di salvaguardia della continuita' della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005 recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di...

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