LEGGE 3 luglio 2001, n.250 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in temadi trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

LEGGE 3 luglio 2001, n.250 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante

disposizioni urgenti in temadi trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali

delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 luglio 2001

CIAMPI Scajola, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI

CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, n. 157.

All'articolo 1, comma 2, le parole: "decreto legislativo

emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155".

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente

"Art. 1-bis (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e' collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

  1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente...

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