Il telelavoro nel pubblico Impiego: prospettive di politica del diritto

AutoreAlfonso Contaldo
Pagine35-42

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@1. Premesse.

Il telelavoro è molto più di una semplice tecnica- per delocalizzare gli uffici. Esso rende il lavoro indipendente dalle restrizioni geografiche e temporali: le persone possono decidere modi e luoghi della propria attività. Ne discende che il telelavoro non è una professione e tantomeno un mestiere: per sua natura, è applicabile sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi nonché ad una gamma di attività diverse.

Vi è infatti un decentramento di funzioni attuato mediante un collegamento in rete di computer che adeguatamente programmati consentono al lavoratori di potere operare direttamente da luoghi diversi dalla sede aziendale. Gli elementi che caratterizzano la forma di lavoro sono quindi la distanza tra i soggetti implicati nel rapporto, l'interdipendenza funzionale tra i soggetti e la loro interconnessione operativa resa possibile dall'impiego delle tecnologie che consente insieme l'autonomia del lavoratore a distanza e il suo rapporto diretto con i referenti del proprio lavoro, nonché la flessibilità nelle modalità organizzative. I vantaggi diretti per i soggeti economici che impieghino il telelavoro sono stati individuati nelle possibili implicazioni psicologiche derivanti dal'esclusione del lavoratore dal contesto dei rapporti con i colleghi ed i superiori e nella limitazione della possibilità di usufruire di una rotazione nello svolgimento delle varie mansioni eseguibili all'interno dell'azienda, mentre per le aziende esiste l'impossibilità di utilizzare la postazione di lavoro in caso di infortunio o malattia del lavoratore,Page 36 Telelavoro pubblico è ogni forma di lavoro svolta per conto di un'amministrazione pubblica da un lavoratore dipendente e che viene effettuata regolarmente e per una quota consistente del tempo di lavoro da una o più località diverse dal posto di lavoro tradizionale utilizzando tecnologie informatiche e/o delle telecomunicazioni1..

À prescindere dalla definizione che ne viene data, è ormai universalmente accettato che esistono forme diverse di telelavoro, legate principalmente al luogo in cui esso viene svolto.

E stato pertanto ricordato2che esiste il telelavoro da casa3, quello da centri satelliti4, il telelavoro mobile5.

Il telelavoro ha avuto una sua applicazione anche nelle Amministrazioni pubbliche: la teleamministrazione risulta nella sua attuazione un' applicazionePage 37 settoriale del telelavoro. La tecnologia guiderà la modifica anche delle regole che sovraintendono alla Pubblica Ammnistrazione andando ad incidere selle modalità lavorative. Affrontare queste problematiche per le singole PA. costerà molto sul piano della cultura, su quello della conoscenza e delle strategie. Ci dovranno essere cambiamenti riguardo agli schemi organizzativi delle singole amministrazioni pubbliche e dovrà sicuramente cambiare anche il modo di lavorare in tutta la Pubblica Amministrazione. Se però il sistema socio-economico noe modifica le regole e non modifica il suo atteggiamento nei confronti della innovazione, le pubbliche amministrazioni interessate non potranno cogliere al meglio le opportunità che vengono fornite dalla Società dell'informazione.

Non dimentichiamo che la UE ha dal suo canto spinto per la creazione di una dorsale infrastnitturale di comunicazione nei Dodici Paesi aderenti puntando all'incentivazione di un' infrastnittura interconnessa fra i vari Paesi, la ed. EuroISDN. Una sorta di coordinamento "amministrativo" fra le singole iniziative nazionali avrebbe favorito la progettazione di programmi sovranazioeali magari mettendo a punto (cosi come si è poi verificato) programmi di settore, come ad esempio il programma IDA (International Data Administration) fra le EA. dei singoli Paesi UE,

@2. Gli omentamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione è intervenuta ultimamente sulle forme di lavoro atipico rilevando che "sarebbe già in fase avanzata un processo di detipizzazione del contratto di lavoro, nel senso di collegare la tutela del lavoratore subordinato alla prestazione in sé considerata" e statuendo che vi sono "aspetti della tutela del lavoro che non presuppongono il concetto stretto di subordinazione proprio del contratto di lavoro, ma hanno una rado di tutela della persona del lavoratore comprendendo tutti i casi di lavoro prestato a qualunque titolo in stato di subordinazione tecnico-funzionale"6.

La subordinazione coesiste in "un concetto più pregnante e insieme qualitativamentc diverso dalla subordinazione riscontrabile in altri contratti coinvolgeati la capacità di lavoro di una delle parti. La differenza è determi-Page 38 nata dal concorso di due coedizioni che negli altri casi non si trovano mai congiunte: l' alieniti (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l' alieniti dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce. Quando è integrata da queste due condizioni, la subordinazione noe è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato"7.

Il telelavoro non è mai giunto in un'aula giudiziaria. Eppure il telelavoro se pensiamo ai...

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