DECRETO 14 ottobre 2003 - Disciplina delle procedure e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante delega di funzioni nelle materie della innovazione tecnologica e dello sviluppo della societa' dell'informazione al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avvocato Luigi Mazzella; Ritenuta la necessita' di disciplinare procedure e modalita' del funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, di cui all'art. 26 della legge n. 289/2002; Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Premessa

  1. Il presente decreto disciplina procedure e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.

    289, d'ora in avanti indicato come Fondo.

    Art. 2.

    Progetti finanziabili

  2. Sono finanziabili i progetti ad alto contenuto innovativo ed elevata valenza strategica. I progetti devono essere idonei a promuovere, anche alternativamente: l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa; lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese attraverso la diffusione dell'uso degli strumenti digitali e della cultura informatica; l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese; l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni; l'accessibilita' da parte dei disabili agli strumenti informatici e telematici.

  3. Sono finanziabili dal Fondo anche progetti finalizzati all'estensione o al completamento di progetti esistenti.

  4. I finanziamenti sono concessi per un importo pari al valore intero o parziale del progetto.

    Art. 3.

    Coordinatore

  5. Le pubbliche amministrazioni possono presentare progetti anche congiuntamente; in tal caso una delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore dell'aggregazione.

    Art. 4.

    Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione

  6. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti...

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