Tecnologia e diritto: una ipotesi di lavoro

AutoreAntonio Lordi
CaricaAvvocato in Napoli
Pagine77-82

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@1. Premessa

Lo scopo di questo breve scritto è quello di verificare se sussistono le basi per una ipotesi di ricerca che analizzi in che termini l'evoluzione tecnologica sia in grado di propagare i suoi effetti sino a ricomprendere aree tradizionalmente riservate al diritto, ossia se nello studio dei rapporti umani in funzione normativa affianco alle soluzioni proposte dal giurista giochino un ruolo, e quale, quelle proposte dal tecnico.

Se fosse possibile una ricerca di questo tipo ne risulterebbe a sua volta la necessità di verificare: i) in che termini si pongono le due discipline e quindi se la soluzione tecnologica debba precedere quella giuridica; ii) considerare i problemi, di formazione del giurista e del tecnico e della stessa possibilità di fondare una disciplina a sé che potremmo definire di tecno-diritto.

Il risultato al quale intendiamo pervenire è che siano maturi i tempi per un tale lavoro di ricerca.

Lo studio potrebbe prendere le mosse da una affermazione di Rocco Caporale il quale afferma che i drivers che ci stanno portando verso il futuro sono: ì) la tecnologia; ii) la centralità dell'economia di mercato; iii) la globalizzazione; iv) il riconoscimento di diritti fondamentali. In questa sintesi il diritto assolve un ruolo di margine inviolabile oltre il quale i comportamenti umani non possono andare e al tempo stesso invita il giurista a riflettere se e quali siano le interrelazioni tra gli' elementi indicati.

Ma lo studio interdisciplinare del diritto anche se ha portato gli interpreti ad imbattersi in tematiche filosofiche ed economiche non ha sino ad oraPage 78 portato a riconoscere nella tecnologia uno strumento di risoluzione di conflitti umani. L'interesse dimostrato dal giurista per la tecnologia si è mosso infatti in altra direzione ossia quella della sua regolazione (es. 615 bis e ss, cp., 640 ter c.p.) affinchè, come qualsiasi altra attività, si eviti che possa essere utilizzata quale strumento per contrastare i fini dell'ordinamento di riferimento.

Viceversa il tecnico e la tecnologia non si è dimostrata insensibile ai problemi giuridici sebbene ciò sia stato il portato di scelte non consapevolmente indirizzate allo studio di tematiche giuridiche.

Ma quali sono i dati a nostra disposizione per poter fondare un ipotesi di lavoro del genere segnalato e quindi per la fondazione che potrebbe essere una nuova disciplina? Ed è possibile ridurli ad una unità che ne giustifichi l'indipendenza sia dal diritto che dalla tecnologìa?

@2. Idati

Solo la risposta a questi interrogativi potrebbe dar vita ad un dibattito ci si augura fecondo sull'argomento.

Si pensi ad esempio al problema della tutela della privacy o alla violazione dell'art. 660 c.p. rapportate al dispositivo (in vendita ad un prezzo relativamente basso ma gratuito in un prossimo futuro, come già accade per la telefonìa mobile) con cui sul display del proprio telefono compare il numero di telefono del soggetto che sta effettuando la chiamata. Una tecnologia di questo tipo svolge due funzioni: a) di deterrenza nei confronti dei terzi scoraggiandoli ad effettuare telefonate in quanto agevolmente identificabili; b) di protezione del soggetto leso il quale ha la...

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