DELIBERAZIONE 2 luglio 2002 - Disposizioni in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 128/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 luglio 2002, Premesso che

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; con la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha emanato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl); con la deliberazione 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 127/02), l'Autorita' ha rettificato alcuni articoli della deliberazione n. 120/01, in quanto viziati da errori materiali; ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003, entro il 31 marzo 2002, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorita'

  1. i ricavi RLC, aggiornati in base all'art. 11; b) i ricavi RLP e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVLP; c) le proposte tariffarie relative al secondo anno termico del periodo regolazione; ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento; ai sensi dell'art. 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 164/2000; Visti

la deliberazione dell'Autorita' n. 120/01; la deliberazione dell'Autorita' n. 193/01; la deliberazione dell'Autorita' n. 127/02; Considerato che

in data 28 marzo 2002 (prot...

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