Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione, relative all'anno termico 2006-2007 per la societa' Gnl Italia Spa, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n. 178/05. (Deliberazione n. 170/06).

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1 agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito: deliberazione n. 167/05);

la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);

la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2005, n. 197/05 (di seguito: deliberazione n. 197/05);

la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 153/06 (di seguito: deliberazione n. 153/06);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 giugno 2006, n. 1299/06 (di seguito: sentenza n. 1299/06);

Considerato che:

con la sentenza sopra richiamata, resa sul ricorso promosso da Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia) avverso la deliberazione n. 178/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente tale provvedimento, in particolare l'art. 10, comma 10.2, che prevede che l'aggiornamento del costo riconosciuto del capitale investito netto avvenga mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di rigassificazione nel corso del periodo;

l'Autorita', ai sensi della deliberazione n. 153/06, ha proposto appello, innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di cui all'alinea precedente, le quali esplicano i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2006-2007, con contestuale istanza di sospensione degli effetti della sentenza medesima;

nella Camera di Consiglio celebratasi in data 14 luglio 2006 innanzi al Consiglio di Stato, Gnl Italia si e' impegnata a rinunciare agli effetti esecutivi della sentenza di primo grado fino all'esito della definizione nel merito sulla controversia;

Considerato che:

l'art. 11 della deliberazione n. 178/05 prevede che le imprese di rigassificazione presentano all'Autorita' i ricavi e le proposte tariffarie entro il 31 marzo di ogni anno;

la societa' Gnl Italia, con lettera in data 31 marzo 2006 (prot. Autorita' n. 7752 del 31 marzo 2006), ha presentato, ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, della deliberazione n. 178/05, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007;

in data 22 giugno 2006, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Gnl Italia (prot...

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