DECRETO 1 luglio 2003 - Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno e relative modalita' di pagamento ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante ´disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994ª ed in particolare l'art. 47, comma 2; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile ed in particolare gli articoli 4 e 14; Decreta
Art. 1.
Ambito di applicazioni Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero dell'interno, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
Art. 2.
Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto.
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Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.
Art. 3.
Modalita' di pagamento 1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
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Nella causale del versamento occorre specificare
il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; l'amministrazione che effettua la prestazione; l'imputazione della somma al capo XIV capitolo d'entrata 3560 ´Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'internoª.
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L'ufficio per l'amministrazione generale - ufficio per la polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza inizia le attivita' istruttorie connesse al procedimento di autorizzazione degli organismi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.
Art. 4.
Utilizzo dei proventi 1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato...
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