DELIBERAZIONE 2 Agosto 2007 - Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 205/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

il decreto del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/2004 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05.

Considerato che:

nell'ambito del procedimento istruttorio di cui all'art. 2, comma 7, del decreto 29 settembre 2005, il Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che avrebbe provveduto ad includere nelle reti di trasporto regionale, salvo diverso avviso dell'Autorita', le reti delle societa' Carbotrade Spa (lettera del 6 febbraio 2007, prot. Autorita' n. 3546 del 13 febbraio 2007), Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (lettera del 13 ottobre 2006, prot. Autorita' n. 26480 del 24 ottobre 2006), Metanodotto Alpino Srl (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorita' n. 25799 del 17 ottobre 2006), Retragas Srl (lettera del 20 febbraio 2007 prot. Autorita' n. 4432 del 23 febbraio 2007), Snam Rete Gas Spa (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorita' n. 26479 del 24 ottobre 2006), Societa' Gasdotti Italia Spa (lettera del 6 febbraio 2007 prot. Autorita' n. 3547 del 13 febbraio 2007) e Netenergy Service Srl (lettera del 25 maggio 2007, prot. Autorita' n. 13556 del 5 giugno 2007); e che con note in data 8 marzo 2007 (rispettivamente prot. GB/M07/1012/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1013/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1014/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1015/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1017/GAS/RDM/gc, prot. GB/M07/1016/GAS/GG/gc), e in data 27 luglio 2007 (prot. GB/M07/3455/GAS/RDM/gc), l'Autorita' ha comunicato al Ministero di non aver riscontrato elementi ostativi;

nel caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, in forza dell'art. 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/2004, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attivita' di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto.

Considerato che:

il Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas (di seguito: Consorzio della Media Valtellina) con lettera in data 2 aprile 2007 (prot. Autorita' n. 8473 del 5 aprile 2007) successivamente integrata e modificata con lettera in data 25 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 15509 del 26 giugno 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008; e che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;

la societa' Netenergy Service Srl con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 9031 del 10 aprile 2007) successivamente integrata e modificata con lettere in data 13 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 14681 del 15 giugno 2007) e 20 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 15450 del 25 giugno 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008; e che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;

la societa' Societa' Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 8182 del 2 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;

in data 11 giugno 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla SGI Spa (prot. EF/M07/2634/lj) richiesta di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;

la societa' SGI Spa con lettera in data 14 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 14642 del 15 giugno 2007) ha integrato e modificato le informazioni di cui al precedente alinea; e tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05.

Considerato che:

la societa' Carbotrade Spa con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 8446 del 3 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;

gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Carbotrade Spa in data 2 maggio 2007, (prot. EF/M07/1973/lj) e in...

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