DECRETO 10 gennaio 2002 - Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27; Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 recante "Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Decreta

Art. 1.

  1. Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999.

    Art. 2.

  2. Nella premessa dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, e' aggiunta la seguente nota R: "Nota R. La classificazione "cancerogeno" non

    e' necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 \mu m".

    Art. 3.

    Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003.

    Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 10 gennaio 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla...

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