Ma il tagliando assicurativo lo posso mettere ovunque?

AutoreCarlo Alberto Caruso
CaricaAvvocato, Foro di Piacenza.
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In questi giorni casualmente mi sono imbattuto in una interessante discussione, molto vicina alla quotidianità, ovvero se era possibile collocare l'adesivo che permette di esporre il tagliando assicurativo all'interno dell'abitacolo di un veicolo.

Infatti è divenuta oramai moda dilagante, per chi possiede una station-wagon (e non solo) esporre il porta-tagliando assicurativo sui vetri fissi laterali della parte posteriore del veicolo.

La risposta potrebbe apparire ovvia, sennonché forse non tutti sanno che il tagliando assicurativo deve essere esposto in una ben determinata allocazione.

Infatti l'esatta esposizione obbligatoria del tagliando non dipende da una mera scelta discrezionale dell'automobilista, ma è espressamente prevista e disciplinata dal codice della strada.

Per tale ragione l'utente, sia esso titolare dell'assicurazione o mero conducente del veicolo, ha il preciso obbligo di conoscere il luogo ove collocare, ai fini dell'esposizione, il tagliando assicurativo all'interno dell'abitacolo.

Anche in questo caso ignorantia legis non excusat! Ma andiamo con ordine.

Partendo da un breve excursus sul «tagliando assicurativo», rileviamo che l'utente della strada non può circolare con una copia o con un fax ma esclusivamente con il tagliando-polizza originale, altrimenti incorrerebbe e quindi sarebbe passibile di una sanzione amministrativa da parte delle forze dell'ordine.

Ma quali sono i documenti da esporre, da esibire a richiesta e da conservare?

Ad oggi, dopo che il bollo (o meglio tassa di proprietà) non deve essere più necessariamente esposto, ma solamente conservato, l'unico documento rilevante ai fini dell'esposizione rimane l'assicurazione, ovvero il tagliando assicurativo.

In Italia, è divenuta obbligatoria con la legge 24 dicembre 1969 n. 990, e copre la responsabilità civile verso terzi.

Il relativo tagliando deve essere esposto, in modo ben visibile, sul vetro anteriore dell'auto.

La ricevuta deve essere conservata insieme ai documenti da esibire.

Tale disposizione è ben sancita dall'articolo 181 del nuovo codice della strada, il quale recita:

181. (Esposizione dei contrassegni per la circolazione). 1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli [54] e...

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