Attivita' svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante ´Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante ´Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª e successive modificazioni; Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante ´Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabiliª; Visto in particolare, l'art. 2 della citata legge 15 luglio 2003, n. 189, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le attivita' che la Federazione italiana sport disabili svolge quale Comitato Italiano Paraolimpico; Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Decreta:
Art. 1.
Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico
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La Federazione italiana sport disabili, di seguito denominata ´FISDª, quale Comitato Italiano Paraolimpico, di seguito denominato ´CIPª, svolge, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International Paralympic Committee, di seguito denominato ´IPCª, le seguenti attivita'
a) cura l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici o ad altre competizioni internazionali; b) riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attivita' sportiva per disabili; c) rappresenta presso l'IPC le organizzazioni sportive per disabili da questo riconosciute; d) assicura la promozione ed il potenziamento dello sport nazionale per disabili; e) promuove la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di eta' e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali; f) partecipa, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, alle sedute della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.
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