LEGGE 21 marzo 2001, n.74 - Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' ed oggetto)
1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta'
sociale e la funzione di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle
competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive
modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel
territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale.
Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o
organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a
diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento e' assunta dal responsabile del
CNSAS.
3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed
alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche,
sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita'
speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico,
sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del
Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in
cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze
tecniche ed istituzionali.
Art. 2.
(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)
1. Per lo svolgimento delle attivita' previste
dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio
sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione dei princi'pi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle
strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo
per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria,
stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del
CNSAS.
Art. 3.
(Attivita' del CNSAS)
1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri
del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.
Art. 4.
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