Sulla denominazione di origine dei formaggi

AutoreSilvia Bricchi
Pagine573-574

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Con la sentenza n. 276 del 10 aprile 1999 il Pretore di Piacenza ha assolto con la formula ´perché il fatto non sussisteª il legale rappresentante di una azienda che aveva prodotto formaggio recante nome ´caciocavalloª al di fuori delle zone di produzione del ´caciocavallo silanoª. Tale assoluzione Ë stata motivata nel senso che la legge, e segnatamente il D.P.C.M. 10 maggio 1993, tutela non il ´caciocavalloª in genere, ma solo il ´caciocavallo silanoª, prodotto nelle zone dello stesso decreto specificamente indicate.

La decisione del Pretore di Piacenza si inserisce nella materia delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, materia tutelata dalla L. n. 125 del 10 aprile 1954. La distinzione tra denominazioni di origine e tipiche Ë prevista dall'art. 2 della medesima legge: le prime sono ´relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzioneª; le seconde, cioË le ´denominazioni tipicheª, sono invece quelle riconosciute ´per formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzioneª.

In buona sostanza, le denominazioni di origine hanno per oggetto formaggi prodotti in zone ben precise, attraverso procedimenti in uso in tali zone e con materia prima caratterizzata dall'ambiente di produzione, quelle tipiche, invece, si riferiscono a formaggi che, prodotti in qualsiasi parte del territorio nazionale, presentano caratteristiche merceologiche legate ai particolari metodi della tecnica di produzione. Ne consegue che, come Ë stato ben delineato dalla Suprema Corte di cassazione, sez. VI, con la decisione n. 1920 del 23 ottobre 1969, ´mentre per il legittimo uso di una denominazione di origine Ë essenziale che il formaggio sia stato prodotto in una certa zona (che il legislatore ha indicato in modo preciso per ogni tipo di formaggio), viceversa agli effetti del legittimo uso di una denominazione tipica, il luogo di produzione del formaggio costituisce un particolare del tutto irrilevante essendo necessario e sufficiente che il prodotto possegga le caratteristiche merceologiche previste dalla leggeª.

Attraverso la L. n. 125/74 Ë stato dato, pertanto, riconoscimento legale a talune denominazioni e al tempo stesso Ë stato vietato l'uso di altre denominazioni per i formaggi non aventi le caratteristiche stabilite dalla legge: la finalit‡ della normativa Ë chiaramente quella di tutelare i produttori di formaggio.

La medesima legge prevede l'emanazione di un successivo D.P.R. per dare riconoscimento alle denominazioni tipiche dei formaggi da assoggettarsi alla legge...

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