Sull'ammissibilità dell'appello della parte civile

AutoreNicolangelo Ghizzardi
Pagine204-206

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Come è noto, la legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha riformato l'art. 576 c.p.p. che, nella sua originaria formulazione, stabiliva: ´la parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442 quando ha consentito alla abbreviazione del ritoª.

Ora, al primo periodo le parole ´con il mezzo previsto per il pubblico ministeroª sono state soppresse e, al secondo periodo, le parole ´con lo stesso mezzo e negli stessi casi puòª sono state sostituite dalle seguenti ´la parte civile può altresìª.

La conseguenza delle modifiche apportate è che l'attuale testo del primo comma dell'art. 576 c.p.p. ha emancipato, da quella del pubblico ministero, la posizione della parte civile, prevedendo, ora, per quest'ultima una autonoma possibilità di proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che Page 205 riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

Di ciò non può dubitarsi.

Perplessità, invece, sono state espresse in ordine alla individuazione del mezzo con il quale la parte civile può fare valere le proprie ragioni.

E, infatti, alla modifica dell'art. 576 c.p.p. non ha fatto seguito un coerente adeguamento dell'art. 593 c.p.p. che, disciplinando i casi di appello, tuttora prevede la possibilità di appellare solo per l'imputato e per il pubblico ministero (per quest'ultimo - come noto - con notevoli limitazioni) nulla sancendo per la parte civile.

Allo stato, pertanto, manca una norma di legge che attribuisca positivamente ed espressamente alla parte civile il mezzo di impugnazione costituito dall'appello e ciò ha condotto alcuni interpreti a concludere che oggi la parte civile ha come unico strumento di impugnazione, avverso le sentenze di primo grado, tanto di condanna che di assoluzione, il ricorso per cassazione.

In forza di tale interpretazione, si è dedotta la illegittimità costituzionale della nuova disciplina 1.

In tale contesto normativo di incerta interpretazione, appare di assoluto rilievo la sentenza che si commenta, trattandosi della prima pronuncia da parte dei giudici della legittimità su un problema di estrema attualità, in attesa che la Corte costituzionale, a sua volta investita da numerose eccezioni di incostituzionalità, decida sulla legittimità o meno della disciplina che limita il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento.

Una...

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