DECRETO 20 giugno 2006 - Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto art. compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 16 febbraio 2006, n. 9;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 87209/Area IV-Bls, in data 21 marzo 2006, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 23 marzo 2006, n. 126;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1 al 31 agosto 2006 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

  1. veicoli per trasporto pubblico;

  2. veicoli che trasportano merci deperibili;

  3. autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;

  4. veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse;

  5. autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

  6. autoveicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana...

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