Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 29 dicembre 2005, n. 166, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 30/V/2006/C.T/IV Area in data 13 gennaio 2006, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni del 20 febbraio 2006, n. 69;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1 luglio al 31 agosto 2006 e' vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

  1. veicoli per il trasporto pubblico;

  2. veicoli per il trasporto di merci deperibili;

  3. autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;

  4. veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

  5. veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni...

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