Brevi cenni sugli interventi nel settore assicurativo di cui alla l. 5 Marzo 2001, n. 57

AutoreAldo Fittante
Pagine625-628

Page 625

Una prima scorsa alla legge 5 marzo 2001, n. 57

@I. Premessa.

Le più recenti novità legislative in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e in materia di risarcimento del danno alla salute, sono contenute nel I capo della legge 5 marzo 2001, n. 57, un collegato omnibus alla legge Finanziaria del 2000, intitolato «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati».

La legge, pubblicata sulla G.U. n. 66, del 20 marzo 2001 ed entrata in vigore lo scorso 4 aprile, non solo è venuta alla luce dopo un travaglio particolarmente sofferto (è stata infatti approvata definitivamente dalla Camera solo in seguito ad una doppia navetta del disegno di legge tra i due rami del Parlamento) ma è anche stata accolta da un coro di insoddisfazione e disapprovazione, andando incontro, nel migliore dei casi, all'espressione di gravi perplessità in merito alla stessa funzionalità delle nuove norme in relazione agli scopi dichiarati dal legislatore.

Invero - e non è trascorso che poco più di un mese dall'entrata in vigore della nuova disciplina - non è mancato anche chi abbia già sollevato forti dubbi in merito alla costituzionalità di alcune delle novità di punta della legge soprattutto di quelle in tema di «liquidazione tabellare» del danno biologico.

Le ragioni sottostanti al generale malcontento seguito dalla pubblicazione della legge, non sono poi così difficili da intuire, sol che si pensi alla profonda delusione di tutti coloro che, operatori del settore, professionisti e consumatori, hanno visto disattesa ogni istanza (e speranza!) di una riforma completa, ragionata e profonda dell'intero sistema assicurativo RCA, basato, come è noto, su di un impianto normativo non più in grado di nascondere il peso dei propri anni.

Ciò che ci si attendeva era una nuova legge-quadro in grado di superare la vetustà e l'inadeguatezza della legge n. 990/1969, oltre che la disorganicità del sistema normativo di settore; una riforma pensata al fine di adeguare la disciplina previgente al diverso panorama socio-economico, commerciale e tecnologico nel quale si è andato evolvendo l'intero settore assicurativo; nonché, infine, in grado di contemperare al meglio i diversi e contrapposti interessi in gioco nel settore; quelli dei consumatori-assicurati, ad una maggiore tutela contrattuale e ad un accesso più facile e trasparente al mercato assicurativo; quelli dei danneggiati, ad una maggiore perequazione nel trattamento risarcitorio; e, infine, quelli del polo assicurativo, tesi, soprattutto, all'introduzione di un sistema preventivo e sanzionatorio in grado di far fronte al dilagare dei tentativi di frode posti in essere a loro danno.

In realtà, il legislatore si era posto nell'ottica di rispondere proprio alle indicate esigenze del settore. Ce lo dimostrano le premesse e la ratio dallo stesso originariamente proposte, nonché le dichiarazioni che hanno accompagnato l'uscita della nuova legge e inneggiati alle medesime finalità normative; cioè a dire l'indicazione di criteri nazionali ed uniformi di risarcimento del danno biologico, la accelerazione delle procedure di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione e la diminuzione del contenzioso giudiziario in tema di risarcimento del danno originato dalla circolazione stradale.

Purtuttavia, ci si è trovati di fronte ad una legge che tutto è meno che una accurata riforma a 360° del sistema e che, anzi, fin dalle prime battute è stata definita come una «normativa incompleta, contraddittoria, e illusoria», foriera di notevoli difficoltà attuative e interpretative, che altro non rappresenterebbe che un intervento del tutto parziale di riforma, i cui scopi - si è detto - non potranno che «[essere conseguiti] soltanto in minima parte».

Rimandando al prosieguo una prospettazione e una valutazione critica dei principali «punti deboli» della nuova legge, è opportuno soffermarsi, in primis, su una analisi del dettato normativo, tesa ad enucleare, seppure schematicamente, le principali novità della disciplina in oggetto.

Queste, in particolare, possono essere ripercorse rileggendo la legge alla luce dei principali scopi dell'azione legislativa che, come abbiamo già detto, sono stati:

a) la predisposizione di norme e strumenti a tutela della trasparenza del settore dei servizi assicurativi per i veicoli a motore, della concorrenzialità del mercato e di una adeguata informazione dei consumatori-contraenti l'assicurazione;

b) l'individuazione di misure specifiche a protezione dell'assicurato, quale parte debole del rapporto contrattuale assicurativo;

c) ed infine, la definizione di interventi in grado, da un lato, di garantire una perequazione del trattamento risarcitorio dei danni e, dall'altro, una sua accelerazione nella fase stragiudiziale, anche al fine di uno sgravio del carico di lavoro delle corti di giustizia;

d) si aggiunge a questa...

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