DECRETO 11 maggio 1998 - Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri

DECRETO 11 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli l e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Renzulli Pietro Alexander, nato a Cambridge l'11 luglio 1972, cittadino britannico, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui e' stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista; Preso atto che il migrante ha conseguito nell'agosto 1993 il titolo accademico postsecondario triennale denominato "bachelor of Engineering", presso l'University of London (GB); successivamente ha ottenuto il "diploma of the Imperial College in Advanced Mechanical Engineering" nel gennaio 1995 presso la stessa Universita'; Preso atto, inoltre che ha provato di aver svolto attivita' professionale, per un periodo superiore a due anni; Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali - di cui e' insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale britannico, il sig. Renzulli - rilevano cumulativamente, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'"ingegnere"; Considerato, altresi', che i sopra indicati titoli britannici, presi unitariamente, radicano una formazione (di studi, praticantato e di esperienza) acquisita in campo "industriale", ramo "ingegneria meccanica" che, rispetto a quanto contemplato dalla legislazione didatticouniversitaria italiana attualmente vigente nell'area ingegneristica di analogo settore si rivela essere limitata sia quanto ai suoi contenuti che quanto ai risultati con cio' conseguibili in termini di competenze; Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, sopra indicato; Considerato, inoltre che l'attivita' intellettuale quale racchiusa nei sopra indicati titoli professionali britannici - in ragione peraltro...

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