REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5 - Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonche' periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
(Pubblicato nel 1º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a
il seguente regolamento regionale:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), definisce i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari, nonche' il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.
Art. 2
Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici 1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:
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acqua potabile conforme ai requisiti di qualita' previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano);
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impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformita';
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adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
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porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
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cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilita' per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
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un locale ristoro con la possibilita' di essere utilizzato dagli escursionisti anche per il consumo di propri alimenti o bevande;
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un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalita' concordate con i comuni.
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I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno.
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Se non puo' essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque puo' avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.
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Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile e' fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della...
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