REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5 - Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonche' periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

(Pubblicato nel 1º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), definisce i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari, nonche' il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.

Art. 2

Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici 1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

  1. acqua potabile conforme ai requisiti di qualita' previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano);

  2. impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformita';

  3. adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;

  4. porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;

  5. cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilita' per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;

  6. un locale ristoro con la possibilita' di essere utilizzato dagli escursionisti anche per il consumo di propri alimenti o bevande;

  7. un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalita' concordate con i comuni.

    1. I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno.

    2. Se non puo' essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque puo' avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

    3. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile e' fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della...

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