Il reato di omessa convocazione dell'assemblea straordinaria per riduzione del capitale sociale superiore ad un terzo tra divieto di analogia e coordinamento di norme

AutoreStefano Guadalupi
Pagine66-69

Page 66

  1. L'efficacia soggettiva del combinato disposto dall'art. 2630 comma 2 n. 2, prima parte c.c. e l'art. 2446 c.c.: amministratori di società in accomandita per azioni e di società cooperative. - La disposizione penale prevista dall'art. 2630 comma 2 n. 2, non presenta in apparenza spunti problematici di particolare rilievo.

    In base a tale norma, infatti, nella parte che qui si vuole prendere in esame, grava sugli amministratori di società per azioni l'obbligo penalmente sanzionato di convocare l'assemblea dei soci, nei termini prescritti dalla legge, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 2446 c.c., ossia quando il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo.

    La descrizione della condotta tipica attraverso un meccanismo di mero rinvio a disposizioni civilistiche in tema di società per azioni fa sorgere, tuttavia, ad una più attenta analisi, legittimi dubbi sull'esatta individuazione dell'ambito di applicazione della norma penale.

    Non è chiaro, in particolare, se la norma in esame, nell'ipotesi relativa all'omessa convocazione di assemblea in presenza di una riduzione del capitale superiore ad un terzo, si applichi anche agli amministratori delle società in accomandita per azioni, delle società cooperative e delle società a responsabilità limitata, ossia alle altre tipologie societarie, cui si riferisce l'epigrafe del titolo IX capo II c.c., ma cui l'art. 2630 c.c. non fa esplicito riferimento.

    Per superare queste incertezze bisogna, allora, verificare se e fino a che punto le disposizioni civilistiche, in particolare quella prevista dall'art. 2446 c.c., dettate in tema di società per azioni e citate dall'art. 2630 c.c., possano concorrere a descrivere una condotta penalmente rilevante anche in capo agli amministratori di società appartenenti alle altre tipologie.

    A questo proposito va subito osservato, per quanto riguarda le società in accomandita per azioni, che l'art. 2464Page 67 c.c. opera un generico ed integrale rinvio della disciplina delle Sapa a quella delle società per azioni. Si deve, perciò, ritenere che gli amministratori delle Sapa non solo siano soggetti agli stessi obblighi degli amministratori delle Spa, ma siano esposti anche alle stesse sanzioni, ivi comprese quelle penali. L'omessa convocazione di assemblea straordinaria per la riduzione di capitale in seguito a perdite superiori al terzo costituisce, dunque, reato anche per gli amministratori delle Sapa 1.

    Le norme sulle società cooperative, invece, non prevedono un analogo integrale rinvio alla disciplina delle società per azioni, né, in particolare, uno specifico richiamo alle norme che impongono agli amministratori determinati obblighi in presenza di riduzioni di capitale oltre un limite di tolleranza.

    È, quindi, evidente che la fattispecie penale, risultante dal combinato disposto dagli artt. 2630 comma 2 n. 2, e 2446 c.c. non può estendere la sua portata anche agli amministratori di società cooperative.

    L'estraneità degli amministratori di cooperative alla figura criminosa in esame del resto, è perfettamente comprensibile, se si considera qual è l'oggetto di tutela cui l'art. 2630 comma 2 n. 2, c.c., nella parte qui in esame, è preordinato.

    Tale norma, infatti, mira a garantire la corrispondenza tra patrimonio sociale e capitale sociale, imponendo alla società di ricostituire al più presto lo squilibrio tra i due valori, quando la misura del capitale sia diminuita oltre il limite legalmente ammesso, ossia oltre il terzo.

    Nel caso delle società cooperative, però, tale ratio non può essere perseguita, dal momento che, ai sensi dell'art. 2520, comma 2 c.c., il capitale non è determinato in un ammontare stabilito e, quindi, viene a mancare un suo valore fisso, in base al quale sia individuabile l'esistenza di perdite eccedenti una determinata frazione 2.

    In assenza del concetto stesso di perdita di capitale oltre una soglia vincolante, pertanto, il reato in esame non è configurabile a carico degli amministratori delle società cooperative.

  2. Norma incriminatrice de qua e amministratori di Srl: un significativo precedente giurisprudenziale di legittimità. - Per quanto riguarda le Srl, invece, il problema si presenta più complesso e, infatti, ha avuto soluzioni di tenore contrastante.

    Non esiste, infatti, nel codice civile una norma generale che operi un rinvio integrale della disciplina delle Srl a quella delle Spa, così come accade per le Sapa, ma solo occasionali richiami ad istituti specifici.

    Per quanto riguarda, invero, la disciplina della riduzione di capitale, rilevante ai fini della configurazione della fattispecie penale in esame, l'art. 2496 c.c. dispone che la riduzione di capitale nelle Srl «... ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le Spa», che sono regolati dall'art. 2446 c.c.

    La dottrina, traendo spunto da tale riferimento, seppur con argomentazioni che appaiono piuttosto sbrigative, è orientata a ritenere che l'art. 2630 comma 2 n. 2, c.c. nella parte de qua sia applicabile anche agli amministratori di Srl, sebbene la norma incriminatrice non richiami espressamente l'art. 2496 c.c. 3.

    L'estensione dell'efficacia soggettiva dell'art. 2630 c.c., infatti, sarebbe giustificata dal riferimento dell'art. 2496 c.c., che regola la riduzione di capitale delle Srl, all'omologo art. 2446 c.c., relativo alle Spa, espressamente richiamato dalla norma incriminatrice.

    Questo ragionamento, in molti casi pressoché apodittico o, comunque, laconicamente motivato, estendendo l'ambito applicativo dell'art. 2630 alle Srl pur in assenza di una espressa previsione da parte della norma incriminatrice, omette, però, di considerare le possibili interferenze di tale lettura normativa con il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT