Strade e viali

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine659-661

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Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2010 da Il nuovissimo Codice delle locazioni (a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI; STEFANO MAGLIA) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

@a. Controversie

■ Nel giudizio promosso da un condomino contro gli altri per ottenere che a questi venga inibito l’uso di una strada privata, a tutela di propri diritti esclusivi, è ammissibile anche in appello l’intervento (adesivo autonomo) dell’amministratore del condominio, diretto alla tutela dei diritti inerenti alle parti comuni e della disciplina dell’uso comune delle medesime.

* Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3392

■ Deve escludersi che l’espressione circolazione di veicoli contenuta nell’art. 7 c.p.c., comma 2, in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, debba intendersi nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazioni di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nel caso di sinistro avvenuto nell’area condominiale antistante l’accesso ai boxes condominiali e dato dall’urto di un’autovettura contro il cancello.

* Cass. civ., sez. III, ord. 1 agosto 2008, n. 20946, Condominio X c. S.R.M. ed altro, in questa Rivista 2008, 616.

■ Il titolare di un diritto reale il quale chieda il risarcimento conseguente al mancato godimento del diritto stesso non è tenuto a provare il danno subìto, poiché il medesimo è in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, avendo riconosciuto il diritto reale d’uso, in favore dei condomini, di alcune aree da destinare a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dai medesimi sul rilievo che essi non avevano provato l’impossibilità di parcheggiare le loro vetture nelle strade adiacenti al complesso condominiale).

* Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2008, n. 15238, Flora ed altri c. Di Vaio ed altro, in questa Rivista 2008, 812 [RV603501]

@b. Divieti

■ Ai sensi dell’art. 1102, primo comma, cod. civ., l’uso della cosa comune da parte del singolo partecipante al condominio è consentito in conformità alla destinazione della cosa stessa, considerata non già in astratto con esclusivo riguardo alla sua consistenza bensì con riguardo alla complessiva entità delle singole proprietà individuali cui la cosa comune è funzionalizzata; pertanto, la norma anzidetta non è violata, in danno dei proprietari di locali commerciali ubicati nei viali interni di un complesso condominiale a prevalente destinazione abitativa, dalla disposizione del regolamento di condominio che vieti l’accesso di veicoli pesanti nei detti viali, comportando una non pregiudizievole limitazione dell’uso della cosa comune per il contemperamento dell’utilizzazione delle proprietà individuali in conformità alle relative destinazioni.

* Cass. civ., sez. II, 6 giugno 1988, n. 3819, Sciascia c. Con. Via Barlet

■ Ove, con deliberazione congiuntamente adottata dai condòmini proprietari, ciascuno per un tratto, di una strada di collegamento fra i diversi edifici condominiali, venga disposta la chiusura continua dei cancelli d’accesso alla strada anzidetta, con consegna ai condòmini del congegno elettronico di apertura, la concreta attuazione di tale delibera non può configurare lesione del possesso esercitato dai condòmini, iure proprietatis, sul trattato di strada appartenente al condominio del quale essi fanno parte, dal momento che, quanto alle modalità di esercizio del loro diritto sulle parti comuni, essi, come condòmini, sono vincolati alla volontà espressa dalla maggioranza, ma ben può integrare una lesione possessoria con riguardo al passaggio da essi esercitato sull’intera strada iure servitutis.

* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11064, Condomini S. Marco 1, S. Marco 2 e Mediolanum 2 c. Giacomin V. ed U

■ In tema di innovazioni ed uso della cosa comune, nel caso in cui il condomino, autorizzato dalla delibera dell’assemblea ad installare, a servizio del proprio laboratorio, un macchinario sul cortile del fabbricato, abbia stabilmente occupato una determinata superficie (nella specie, di circa quattro metri quadrati) dell’area comune condominiale, utilizzata in parte come strada di...

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