Storia svetoniana di una cognizione magistratuale

AutoreVenanzia Giodice Sabbatelli
Pagine95-135
II
Storia svetoniana
di una cognizione magistratuale*
SOMMARIO: 1. Theodor Mommsen e Suet. Claud. 23.1. - 2. «Iuris dictionem de
fidei commissis … delegari magistratibus solitam …» - 3. «Appellationes
delegabat…». - 4. «… in perpetuumdemandavit». - 5. Poteri dati e limiti di
delegabilità.
1. Theodor Mommsen e Suet. Claud. 23.1
Un capitolo della biografia svetoniana di Claudio, nel
registrare i passaggi più rilevanti della politica legislativa del
principe e lo specificarsi delle aree di intervento, riferisce la
notizia di un provvedimento imperiale di natura giudiziaria in
materia di fedecommessi1:
* Questo saggio trae spunti significativi dal capitolo finale di un mio studio
sulla giurisdizione fedecommissaria: Fideicommissorum persecutio. Contributo allo
studio delle cognizioni straordinarie, Bari 2001, 303, edito nella collana della Facol-
tà giuridica dell’Università di Bari; capitolo già sinteticamente riproposto nella col-
lettanea Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche costituzionali e compara-
tistiche, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli 2002, 609-645. Modifiche,
integrazioni e aggiornamenti si devono soprattutto al dialogo con i miei studenti in
alcuni seminari didattici svolti nell’a.a. 2010-2011.
1 Suet. Claud. 23.1. Notizie utili sul passo in Giodice Sabbatelli 2001, 39 ss.,
221 ss. Il paragrafo, è ben noto, ricorda anche i nuovi indirizzi legislativi in materia
matrimoniale, in tema di riordino dell’anno giudiziario, di datio tutoris, di interdictio
provinciae, di disciplina dei congedi. È qui attribuita a Claudio l’abrogazione della
disposizione aggiunta in età tiberiana alla legge Giulia e Papia, con cui si fissò la
PARTE SECONDA
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Iuris dictionem de fidei commissis quotannis et tantum in
urbe delegari magistratibus solitam in perpetuum atque etiam
per provincias potestatibus demandavit.
«Assegnò in forma permanente estendendola anche nelle
province ai titolari della potestas la iuris dictio de fideicommissis, che
era solita essere attribuita anno per anno ed esclusivamente in Roma
ai magistrati». Il biografo non fa menzione della primissima fase di
tutela di questi lasciti, quella augustea, minuziosamente raccontata
dalle Istituzioni giustinianee2, ma evidentemente lontana dagli
interessi di Svetonio, che sul punto tace anche in quella che
sarebbe stata la sua sede naturale: la Vita di Augusto.
Su questa testimonianza Theodor Mommsen costruisce l’ipo-
tesi che nella procedura straordinaria per i fedecommessi, come
in tutte le cause civili per casi non previsti dal diritto vigente, il
permanente incapacità di chi, se uomo, non avesse contratto matrimonio entro il
sessantesimo anno, se donna, entro il cinquantesimo; un’abrogazione riconducibi-
le, come altre testimonianze inconfutabilmente provano, a un senatoconsulto.
Anche le norme claudiane sulla continuità delle sessioni giudiziarie sarebbero di
origine senatorie; una legge, o un senatoconsulto, avrebbe istituito pure la datio
tutoris consolare, e senatoria sarebbe anche l’assegnazione al principe del diritto,
prima riservato al senato, di accordare congedi. Sull’intera questione Giodice
Sabbatelli 1993, 145-54; Ead. 2001, 49-52.
2 Inst. 2.23 pr. e 1. Discuto ampiamente il testo in Giodice Sabbatelli 1993,
21 ss., 65 ss., spec. 99 ss., e, solo in ordine a questioni procedurali, anche in Ead.
2001, 41 ss., spec. 50-51. È appena il caso di aggiungere che il racconto svetoniano
si rivela deludente sul piano giuridico ricostruttivo, non solo per ragioni interne
all’opera, ma anche a un rapido confronto col passo giustinianeo appena citato,
lontanissimo dal proporre la storia della iurisdictio de fideicommissis in termini di
giurisdizione, dapprincipio, delegata annualmente e, successivamente in forma
permanente dalla volontà imperiale, – come sembra invece suggerire una prima
lettura del passo di Svetonio, – ma orientato, piuttost o, ad affermare che uno iussum
principis, i cui profili formali appaiono ambigui e sfuggenti, abbia attivato l’interpositio
auctoritatis dei consoli, in seguito divenuta adsidua iurisdictio solo consolare, e poi
anche pretoria. Tutto questo, senza considerare il problema delle fonti delle Istitu-
zioni imperiali, della loro utilizzazione compilatoria; sicuramente condizionata dal-
la profonda trasformazione impressa dalla tarda antichità, dal mondo giustinianeo,
all’assetto politico e giuridico tradizionale. Da ultimo e con osservazioni preziose
su Inst. 2.25 pr., rilevante per la petitio rivolta per fedecommesso da Lucio Lentulo
ad Augusto, Brutti 2012b, 117-129 e la lett. ivi cit.
ORDINAMENTI E POTERI 97
principe avesse potestà giurisdizionale originaria, e che i magi-
strati da lui prescelti svolgessero attività giudiziarie in qualità di
suoi delegati e mandatari. Mommsen riconduce espressamente
l’origine e la stabilizzazione della cognitio de fideicommissis a
un sistema di deleghe imperiali annuali, sostituite poi da un
mandato generale permanente; il suo esercizio spetterebbe al
principe stesso come ai suoi mandatari3. Sforniti quindi di po-
teri idonei al compito loro assegnato, consoli, pretori e potestà
provinciali, in questa specifica occasione, avrebbero svolto attivi-
tà giudiziarie la cui titolarità apparteneva all’imperatore: in urbe,
in virtù della sua autorità straordinaria4 e nella qualità di magi-
strato fornito di maggior potere5, nelle province, verosimilmente
come titolare dell’imperium maius et infinitum. Secondo Mom-
msen, insomma, la iurisdictio de fideicommissis si fonderebbe sul
presupposto che il principe, titolare originario di un maggior po-
tere magistratuale, abbia delegato la magistratura di grado infe-
riore, nella specie quella consolare, a svolgere attività giudiziarie
in suo nome e per suo conto. Insomma, non sarebbero qui in
gioco i tradizionali e originari poteri dei consoli, ma quelli del
princeps magistratus.
Le nuove attribuzioni ai consoli in materia di fedecommessi
sono considerate da Mommsen come una sorta di consapevole
restituzione a questi magistrati delle loro antiche prerogative, «al
3 Per Mommsen 18872, 103-104, un «Generalmandat» consolare temporaneo
avrebbe consentito ai consoli, nell’epoca precedente al riordino claudiano, di eser-
citare la cognizione fedecommissaria; in età successiva questa cognizione sarebbe
stata prerogativa diretta e permanente dei princip i, i quali, pur c onservandone l a
titolarità, ne avrebbero trasferito l’esercizio ai loro mandatari («durch ihre
Mandatare»).
4 Rinvio per questa affermazione a quanto ho scritto in Giodice Sabbatelli
1993, 13-14 e nt. 4.
5 L’affidamento imperiale di compiti giudiziari in materia di fedecommessi e
tutela, come s’è appena detto, non escluse mai, secondo Mommsen 18872 cit. 103 s.
e 984, l’intervento diretto dei principi. Il mandato generale di assegnazione defini-
tiva di queste iurisdictiones agli appositi pretori e ai governatori provinciali ne im-
pediva quindi l’ulteriore delegabilità. Lo precisa con estrema chiarezza Metro
1972, 205-206 e nt. 71.

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