DECRETO 8 Maggio 2007 - Criteri generali per la stipulazione, tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche, degli accordi di programma per l'attribuzione temporanea del premio di prezzo

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed, in particolare, l'art. 1, commi 313, 314, 315 e 316, finalizzati a favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione ricerca e sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 313, della citata legge che rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze l'individuazione dei criteri generali per la stipula da parte dell'Azienda italiana del farmaco con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma;

Vista la proposta dell'AIFA formulata, ai sensi del predetto art. 1, comma 313, con nota n. 85316 del 12 ottobre 2006.

Visto l'art. 1, comma 315, della medesima legge che dispone che il premium price e' riconosciuto alle imprese destinatarie dell'accordo nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi;

Visto l'art. 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha definito un programma decennale di rinnovamento e di stimolo dell'ambiente economico e sociale dell'Unione europea;

Considerato che la strategia di Lisbona sottolinea in particolare la necessita' di una economia piu' forte per stimolare la crescita dell'occupazione e, contemporaneamente, la necessita' dello sviluppo di politiche sociali per assicurare una piena protezione sociale;

Considerato che nel marzo 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ha raccomandato che gli investimenti globali (pubblici e privati) in materia di R&S e innovazione crescano, nell'ambito dell'Unione europea, al 3,0% del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2010;

Considerato che il consiglio ha riconosciuto il valore di stimolo che puo' essere esercitato dal finanziamento pubblico ed esplicitato la necessita' di migliorare l'efficacia del supporto pubblico per stimolare ricerca ed innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' degli accordi di programma

  1. Gli accordi di programma sono destinati a promuovere gli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo, in Italia, nel settore farmaceutico in accordo con il programma decennale di rinnovamento di stimolo dell'ambiente economico e sociale dell'Unione europea definito dal Consiglio europeo di Lisbona.

    Art. 2.

    Risorse disponibili

  2. Le risorse disponibili per gli accordi di programma sono...

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